Indice del Regolamento

  1. Premessa
  2. Tema Fondamentale (Mission)
  3. Moderatore
  4. Regolamento della TML
  5. DIFFAMAZIONE PER VIA TELEMATICA
  6. Gli articoli di legge
  7. STAFF TML
1. – Premessa
La mailing list 'TML -Triggiano Mailing List' è stata creata per fornire informazioni, discussioni e gli approfondimenti sulla nostra Triggiano. Per Mailing List si intende l’insieme (Lista) di iscritti che tramite iscrizione e proprio indirizzo e-mail, costituiscono una Comunità che discute per tema, generando dibattiti, discussioni, comunicando informazioni.
Ogni invio di email, che i singoli iscritti effettuano, viene replicato, previo filtro di moderazione, all’indirizzo di tutti gli iscritti.

La TML non è una Newsletter (servizio di invio informazioni periodiche in maniera broadcasting [unidirezionale]). Saranno effettuati invii di rubriche interne da parte dello Staff, per movimentare la vita della TML e per aggiornare gli iscritti su argomenti inerenti Triggiano.
Tutto ciò avviene tramite posta elettronica, strumento che consente l'utilizzo anche a coloro che non abbiano possibilità di essere in linea per tempi prolungati. Per il seguito la mailing list viene abbreviata con l'acronimo ML.

Si presume che la presente mailing sia movimentata da persone di età, sesso e regioni diverse.
Ciò premesso, al fine di tutelare quanti partecipano alla ML, si è deciso di definire un regolamento di uso della ML. Il regolamento è espresso in questo documento, che definisce sia i criteri di uso da parte degli iscritti, che i criteri di moderazione.
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2. - Tema Fondamentale (Mission)
La TML è dedicata su tutto ciò che può riguardare il nostro paese TRIGGIANO.
La presente mailing list vuole ispirarsi ai principi di uguaglianza, solidarietà, libertà e nonviolenza.

La ML si prefigge: Il Regolamento (o Policy) se osservato nei limiti del possibile delle seguenti, semplici regole, consente di avere una discreta leggibilità della ML e la migliore fruibilità anche per chi non ha molto tempo da dedicarvi.
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3. – Moderatore
La Lista di posta è regolamentata da una policy e applicata da uno o più moderatori. Per l'iscrizione alla lista è richiesta l'approvazione del moderatore. Il moderatore ha la facoltà di cancellare l'iscrizione e non pubblicare messaggi.
L'invio da parte di mittenti registrati è libero.



3.1 - Chi è il Moderatore
Persona preposta e addetta al controllo dei messaggi circolanti nella ML e alla accettazione delle iscrizioni e dei messaggi stessi. L'assegnazione di tale ruolo è a carico dell'ideatore della presente ML.
Lo Staff TML si riserva la possibilità di:


3.2 - Indicazioni per i Moderatori 
Spetta al moderatore della ML fare in modo che i messaggi inviati e gli iscritti rispettino le regole qui indicate. A tal fine il moderatore dovrà mettere in atto ogni ragionevole sforzo perché gli utenti siano a conoscenza della policy e la rispettino. Il moderatore invia mail private ai violatori delle regole sopra citate, segnalando loro la violazione e richiamandoli ad un uso corretto della ML, sempre in modo cortese e informativo. Dovrà postare periodicamente in ML la policy (in genere mensilmente o in caso di modifiche). In caso di violazioni reiterate il moderatore ha facoltà di de-iscrivere un utente e impedirne temporaneamente o definitivamente la reiscrizione. Di tale provvedimento il moderatore informa e motiva lo staff TML sottoindicato e l'interessato con messaggi privati.

Si raccomanda un occhio di riguardo per i neo-iscritti e si ricorda che le soluzioni bonarie sono sempre da preferirsi ai provvedimenti disciplinari.
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4. - Regolamento della TML

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5. - DIFFAMAZIONE PER VIA TELEMATICA
Il mancato rispetto delle regole può generare l’ipotesi di "Diffamazione per Via Telematica", reato punibile.
Di seguito chiariamo alcuni concetti e riferimenti di legge:

Il reato di diffamazione consiste nel recare offesa all'altrui reputazione e viene identificato nel capo secondo del c.p. intitolato "delitti contro l'onore" all'art. 595. Questo articolo indica le persone che possono incorrere in questo delitto e le sanzioni dello stesso.

Il problema della diffamazione on line riguarda non l'identificazione del reato ma la particolarità dello strumento con il quale è compiuto. Infatti, la Rete permette a chiunque di trasformarsi da utente passivo, quindi da semplice navigatore a persona attiva che immette su Internet informazioni e materiali.

Il messaggio offensivo potrebbe infatti essere inviato a gruppi di discussione pubblicato su un sito Web o spedito mediante una mailing list. Il reato di diffamazione tramite Internet è quindi, vista la grande diffusività di questo mezzo telematico, è equiparabile alle ipotesi di diffamazione aggravata previsto dal 3° comma art. 595 del Codice Penale;

Il problema principale è su chi grava la responsabilità del fatto illecito commesso da un navigatore in Internet; i gestori di servizi telematici sono le prime figure che vengono in mente (soprattutto quando l'autore del sito incriminato è sconosciuto) se pensiamo alle norme sulla stampa e l'editoria televisiva alle quali per la grande diffusività si possono accomunare le pubblicazioni on line. Si pensi agli art. 57 e 57 bis c.p. e art. 30 legge 6 giugno 1990. In pratica però i gestori dei servizi telematici sono protetti dall'art. 14 della disposizione della legge in generale che afferma il divieto di analogia in mala parte delle norme penali, inoltre la quantità e la velocità con cui i dati circolano nel sistema informatico rende non eseguibile un controllo sugli stessi e giustifica l'esclusione di responsabilità penale un po’ come prevede la legge del 17 luglio 1975 n° 355 per i rivenditori della stampa periodica e per i librai. Problemi di responsabilità penale rimangono invece per le testate on line che hanno ottenuto la registrazione nel registro della stampa. In Italia la tendenza è quella di limitare la responsabilità dell'illecito al solo soggetto che lo ha commesso e non al webmaster nella sua qualità di responsabile del newsserver. Nel caso in cui un soggetto fisico è stato diffamato su sito Web di cui si presume la conoscenza dell'autore della diffamazione, si dovrà sporgere querela, infatti, la diffamazione è un reato perseguibile a querela della parte offesa secondo art. 597 c.p. Riguardo alla forma della querela secondo l'art. 336 c.p.p. la dichiarazione di querela da documentarsi in carta semplice può essere proposta per iscritto o anche oralmente (in quest'ultimo caso sarà redatto un verbale) al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Infine, secondo l'art. 333 c.p.p., il termine per proporre la querela è di 3 mesi dalla notizia del fatto art.124 c.p.
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Gli articoli di legge
art. 595 Codice Penale
«diffamazione - chiunque fuori dei casi indicati nell'art precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione, fino a un anno o con la multa fino a lire 2.000.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4.000.000.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1.000.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

art.57 Codice Penale
«Reati commessi col mezzo della stampa periodica. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

art.57 bis Codice Penale

«Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso della stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato non è imputabile».

art.597 Codice Penale

«Querela della persona offesa ed estinzione del reato. I delitti previsti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa...».

art. 336 Codice di Procedura Penale

«Querela. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato».

art. 333 Codice di Procedura Penale

«Denuncia da parte di privati 2° comma. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale».

art. 124 Codice Penale

«Termine per proporre la querela. Salvo la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato».
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TUTTO QUESTO PER FAR SI CHE QUESTO NOSTRO PUNTO D’INCONTRO SIA UN LUOGO VIVIBILE PER TUTTI.

La mailing è tutelata da qualsiasi appropriazione illegittima o illecita.
Ogni violazione verrà puntualmente denunciata.
Il Sito della TML è http://www.tmland.it




STAFF TML:
Antonello Santamaria – Fondatore, moderatore e gestore lista
Salvatore Capotorto   – Moderatore
Ninni Castrovilli           – Moderatore
Gianni Nitti                  – Responsabile informatico sito Web e database mailing


Siamo alla ricerca di…

- Persone che collaborino con la nostra TML!!
Per ogni informazione scrivi a staff@tmland.it


"E' partecipando con idee e suggerimenti che si può far crescere e migliorare una mailing list, e non con il silenzio.
Diamo fiato alla nostra comunità... una rincorsa e via
."
Antonello

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