Cessioni di quote di società a responsabilità limitata -
Prime disposizioni operative
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Il comma 1-bis dell’art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che l’atto di trasferimento delle partecipazioni societarie delle S.R.L., oltre a redigersi con sottoscrizione autenticata e depositarsi entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del R.I. (ai sensi dell’art. 2470 C.C. comma 2 ), può anche realizzarsi tramite un atto “ di natura informatica“ sottoscritto con firma digitale del cedente e del cessionario e poi depositato entro trenta giorni presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31 comma 2-quater della L. 340/2000, ossia da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati. In tal caso l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avviene, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario abilitato che vi ha provveduto, fermo restando la disciplina tributaria applicabile agli atti di trasferimento.
Sin dall’inizio la nuova disposizione ha suscitato forti polemiche tra notai e commercialisti. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sostenuto ripetutamente in diverse sedi istituzionali che la cessione delle quote tramite la nuova procedura informatica farebbe venir meno il controllo di legalità dell'atto , che è invece assicurato dal notaio , secondo gli obiettivi di controllabilità e tracciabilità dei trasferimenti delle partecipazioni aziendali perseguito dalla Legge Mancino del 1993, mettendo quindi a rischio l’affidabilità del Registro delle Imprese. L’intermediario (commercialista, ragioniere, perito commerciale) non avrebbe, infatti, alcun obbligo di controllo avendo il semplice compito della trasmissione telematica al Registro dell’atto di cessione.
A seguire il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 , contenente note operative sull’applicazione delle nuove disposizioni dettate dal citato art. 36 della L. 133/08. Il documento, frutto di un preventivo confronto tra l'Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate, esamina il ruolo dell’intermediario, gli aspetti operativi della procedura ed in particolare quelli per la registrazione dell’atto di trasferimento presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nonché il conseguente deposito dell’atto stesso presso il Registro delle imprese .
L’Unioncamere infine ha recentemente inviato una circolare a tutte le Camere di commercio , contenente indicazioni operative per il deposito presso il Registro delle Imprese degli atti di trasferimento di quote di S.R.L. Si richiamano , in breve, i passaggi principali della circ. 22 settembre 2008 prot.n. 14288 . La nuova norma e la disciplina applicabile
Ribadito che sussistono oggi due diverse modalità di trasferimento di quote di S.R.L., la circolare Unioncamere precisa che quando l’atto di trasferimento è sottoscritto dalle parti in modo autografo, dovrà essere il notaio a depositare al Registro la domanda di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali entro il termine fissato dalle legge. Quando, invece, l’atto di trasferimento è informatico e non ha altra forma potrà essere depositato informaticamente al Registro dal commercialista o dall’esperto contabile a ciò incaricato . Di conseguenza la domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata direttamente dalle parti.
La creazione e la sottoscrizione del documento informatico
I passaggi per la creazione del documento informatico da depositare presso il R.I. sono: • predisposizione dell’atto di trasferimento mediante un programma di videoscrittura; • conversione del file in formato statico non modificabile (PDF/A o TIFF); • apposizione della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti (sin dalla prima firma, si genera un file con estensione .p7m); • apposizione della marcatura temporale al file sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti (il file .p7m assume l’estensione .m7m).
Le indispensabili firme digitali del cedente e del cessionario potrebbero essere apposte anche in momenti diversi, in quanto sarà la cosiddetta “marcatura temporale” ad attribuire data ed ora certa al file firmato digitalmente, apposta solo dopo le firme digitali di tutti i contraenti sull’atto di trasferimento quote. Ne consegue che non può essere domandata l’iscrizione di un atto di trasferimento di quote redatto su supporto cartaceo, firmato in maniera autografa dai contraenti, scansionato e sottoscritto digitalmente dalle parti; in tal caso, infatti, si avrebbe una copia digitale semplice diversa sia dall’originale che dalla copia autentica (le due uniche modalità previste ai fini dell’iscrizione nel Registro).
Computo del termine per l'iscrizione dell'atto
L’atto dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dalle parti (cedente e cessionario); l’ultima delle quali dovrà apporre al contratto la marcatura temporale così da attribuire all’atto di cessione data certa, necessaria sia agli uffici del Registro per verificare il rispetto dei termini di legge (30 giorni per il R.I.), sia ai fini della registrazione fiscale (20 giorni) evitando così le sanzioni. L’Unioncamere sottolinea che si avrebbe maggiore certezza a riguardo se la data del contratto che risulta nel documento coincidesse con quella risultante dalla marcatura temporale. L’attività dell’Ufficio del Registro delle imprese
Per procedere ad iscrivere nel Registro il trasferimento della quota l’ufficio deve accertare: • la regolare compilazione del modello di domanda; • che la domanda sia firmata digitalmente e presentata da un professionista abilitato iscritto all’albo (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali); • che la domanda sia accompagnata dal deposito dell’atto di trasferimento (in formato PDF/A o TIFF) firmato digitalmente dalle parti con l’ apposizione di marcatura temporale e dalla prova dell’avvenuta registrazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate; • l’assolvimento dei diritti di segreteria (90,00 euro) e dell’imposta di bollo (65,00 euro) per l’iscrizione dell’atto di trasferimento al Registro.
La domanda di iscrizione dell’atto eseguita dal professionista non dovrà essere accompagnata da alcuna dichiarazione, se il professionista incaricato utilizza per apporre la firma digitale, la chiave privata corrispondente ad una chiave pubblica inserita in un certificato digitale di sottoscrizione emesso dall’ente certificatore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o da altro certificatore accreditato che ne qualifichi espressamente l’appartenenza ad uno degli ordini territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In caso contrario, il professionista deve dichiarare al Registro , ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di essere iscritto regolarmente all’ordine pena l’irricevibilità dell’atto per il deposito.
Il controllo dell’ufficio, effettuato ai sensi dell'art. 11, comma 6, DPR 581/95, è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda presentata . Non compete all’ufficio il controllo circa il merito dell’atto, la validità dello stesso, il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità.
Considerando la fase iniziale d’attuazione della nuova disposizione e nell’attesa di effettuare ulteriori riflessioni sulle implicazioni giuridiche ed i problemi applicativi che ne potrebbero derivare, l’Unioncamere ha chiesto al Consiglio dei dottori commercialisti che i loro iscritti procedano all’iscrizione nel Registro delle imprese solo degli atti di trasferimento della piena proprietà.
Alla circolare dell’Unioncamere è seguita quella dell’Agenzia delle Entrate. In considerazione delle novità introdotte L.133/ 2008 con la Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, l'Agenzia ha individuato le modalità operative per effettuare validamente la registrazione dei documenti , fornendo precisazioni circa il trattamento fiscale da applicare al trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Nel merito si rimanda alla lettura della Nota informativa n. 60 del 21 ottobre 2008 elaborata dall’Ufficio Politiche legislative – Fiscalità d’impresa.
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13/11/2008 |
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