Utilità : Cittadinanza Attiva

La Costituzione Italiana. Articolo 4
Segue una serena lettura degli articoli. La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
di Ninni Castrovilli

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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L’articolo 4 della nostra Costituzione riprende, ampliandolo, quello che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica.
Assegna al lavoro il duplice ruolo di diritto e dovere, intesi non in senso strettamente giuridico, ma rispettivamente come un fine cui lo Stato deve tendere ed un dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere, nel rispetto della libertà della persona.
Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, non come massimizzazione dei profitti, non come sterile fattore di produzione, ma come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta.

Con il riconoscimento della possibilità e della responsabilità di realizzare nel lavoro la propria personalità e, quindi, anche il proprio progetto di vita, la Costituzione fonda una società in cui ad ogni individuo è consentito un progetto individuale, indipendentemente dalle diverse situazioni di partenza.

Il lavoro è inteso nel senso più ampio, in modo da ricomprendere l’iniziativa economica privata e quella del lavoro subordinato attribuendo statuti differenti, nella parte che la carta fondamentale dedica al lavoro.

Lo statuto dei Lavoratori, approvato negli anni ’70, fece propri i principi dell’articolo 1 e dell’articolo 4, a partire dalla libertà di opinione del lavoratore che non può diventare fonte di discriminazione (art. 1) per comprendere poi alcune disposizioni atte a tutelare il subordinato rispetto alla posizione dominante del datore di lavoro.
10/04/2011

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