La Costituzione Italiana. Articolo 8
Segue una serena lettura degli articoli.
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. di Ninni Castrovilli
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Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
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Nell’articolo 8 si stabilisce il principio di “ eguaglianza delle religioni fra di loro”. Questo principio, che non è ancora stato completamente realizzato, pretenderebbe che tutte le religioni abbiano uguale spazio ed uguali diritti.
In ogni caso, non si può ignorare che compito dello Stato deve essere garantire la parità tra le diverse confessioni religiose. Da questo articolo ne deriva sia l’inammissibilità di discipline volte ad assicurare ad una fede un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato alle altre, sia il divieto di discriminare una confessione specifica rispetto alle altre. Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo principio di laicità impone di dare analoga tutela al sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei. |
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30/05/2011 |
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