Costituzione italiana: Articolo 9
Segue una serena lettura degli articoli.
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
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Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Questo articolo pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Esso non trova riscontro in altre costituzioni occidentali e mostra la contemporaneità della Costituzione del ‘48 e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel promuovere lo sviluppo non solo sociale e culturale della società, ma anche economico in una società post-industriale ed in una economia globale come quella in cui viviamo.
Per quel che riguarda la Cultura , il primo ed il secondo comma sono due previsioni, per quanto connesse, chiaramente diverse per oggetto, finalità e forza percettiva. Il primo comma attiene alle “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore culturale. Si difende, quindi, quanto prodotto dalle attività culturali nel corso della storia della nazione come patrimonio della nazione stessa e si pongono i presupposti affinche l’attività culturale, attraverso la sua promozione da parte della Repubblica continui a produrre ed ampliare questo patrimonio culturale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.
Nel corso degli anni si è passati da una concezione puramente statico-conservativa della tutela dei beni culturali a una concezione dinamica orientata al loro pubblico godimento, in quanto naturalmente destinati alla pubblica fruizione e alla valorizzazione, come strumenti di crescita culturale della società.
Oltre che allo Stato in prima persona i compiti sopra indicati di promozione e tutela potranno essere espletati anche da altre corpi intermedi dello Stato, come Regioni, Province, Comuni, etc. Il termine “Repubblica” viene infatti adoperato nell’art. 9 Cost. nella sua accezione più vasta. È quindi lo Stato come ordinamento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l’opera di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza.
L’articolo 9 pone sotto tutela costituzionale il paesaggio oltre al patrimonio storico ed artistico. Quest’ articolo non pone sotto tutela esplicita l’ambiente, anche se la tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come principio sia dalla Corte di Cassazione, che dalla Corte Costituzionale ed è tutelato da numerose direttive dell’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che all’articolo 37 recita: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.” L’articolo 9 letto poi insieme art 117, comma secondo, lettera s), che recita : “Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” pone il principio della tutela dell’ ecosistema nella nostra costituzione. Come riconosciuto dalla sentenza n.104 della Corte Costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, in base alla Costituzione, spetta “allo Stato disciplinare l’ambiente come un’entità organica”, attraverso “norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto”. E gli spetta farlo con una “disciplina unitaria e complessiva” che garantisca “un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore”. |
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15/06/2011 |
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