Costituzione italiana: Articolo 11
Segue una serena lettura degli articoli.
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. di Staff TMLand
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Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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Il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo esprime la ferma opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla libertà dei popoli. Nella semantica della parola ‘ripudia’ – che ha sostituito nel corso dei lavori in Assemblea costituente la parola ‘rinuncia’ – si coagula tutta la ripugnanza morale verso gli orrori della guerra e della violenza che hanno profondamente ferito lo spirito democratico durante la seconda guerra mondiale.
Con questo primo lapidario inciso, la Costituzione repubblicana dimostra tutta la sua modernità: l’Italia decide di rompere per sempre il cerchio del nazionalismo e dell’imperialismo, cristallizzando in un dovere categorico l’obbligo morale (prima ancora che giuridico) di vietare il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ciò non significa che l’Italia sia un paese neutrale, ovvero che non si possa in nessun caso ricorrere alle forze armate; pur ammettendo che il ricorso alla guerra debba essere concepito come extrema ratio, la partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.
L’Italia ‘ […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.’
Nella seconda parte dell’articolo 11 si coglie tutta la visionarietà della nostra Costituzione. La solidarietà e la giustizia tra i popoli sono individuati come strumenti privilegiati di risoluzione delle controversie. Attraverso questo passaggio, al ripudio della legge della forza si combina l’aspirazione di creare vincoli tra i popoli per imporre la forza della legge come strumento di pacificazione: voltata per sempre la dolorosa pagina del nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia alla tradizione del costituzionalismo democratico e liberale fondato sul rispetto dei valori internazionali della pace e del rispetto della dignità umana.
Ma c’è qualcosa di ancora più profondo in questo dettato costituzionale: la clausola relativa alla possibilità di consentire alle limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati, segna la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica consente la cessione di ‘pezzi’ della propria sovranità in favore di istituzioni sovranazionali che si pongono lo scopo di creare un’integrazione sempre più stretta tra i popoli. Così, una fattispecie formulata e pensata per l’ingresso dell’Italia nell’organizzazione delle Nazioni unite si è dimostrata sufficientemente elastica per consentire all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea.
Sul consenso degli Stati membri si è celebrato il matrimonio degli interessi statali per la creazione della famiglia europea che ha dato vita prima alle Comunità europee ed oggi, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, all’Unione europea che abroga e sostituisce le Comunità. L’ordinamento dell’UE è ancora oggi un ‘ordinamento di nuovo genere’ a favore del quale gli Stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, nei limiti delle competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione europea, per garantire lo Stato di diritto, la democrazia, l’eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali. |
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05/07/2011 |
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