Ordinanza n.92 Prot. n.25648 Triggiano, lì18.10.2012
OGGETTO: Divieto di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei cassonetti stradali .
IL SINDACO
Premesso:
Che in data 13 ottobre 2012 la Magistratura ha disposto il sequestro, senza facoltà d’uso, della discarica di soccorso a servizio del Bacino BA/5, sito in agro di Conversano, contrada Martucci, decretandone, di fatto, la chiusura;
Che la Regione Puglia, con ordinanza n.1 del 16 ottobre 2012, ha ordinato, con effetto immediato, alla società Progetto Gestione Bacino Bari 5 srl, in qualità di gestore del Sistema Pubblico Impiantistico complesso per RSU a servizio del bacino di utenza BA/5 in agro di Conversano, di disporre l'avvio a smaltimento del rifiuto biostabilizzato da discarica presso la discarica di Trani, in località di Porto Vecchio;
Che con nota n.1274 del 17/10/2012, prot. com. n. 25546, la società Lombardi Ecologia S.r.l.”, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in questo Comune, ha comunicato che, a causa della chiusura dell’impianto in parola, dalla data odierna, ovvero 18 ottobre 2012 , non potrà garantire il corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale;
Che la società Progetto Gestione Bacino Bari 5 srl, in qualità di gestore del Sistema Pubblico Impiantistico complesso per RSU a servizio dei comuni del bacino ATO BA/5, ha comunicato con nota n.169/12 – CC del 17.10.2012, agli atti acclarata con n. 25563 del 18 ottobre 2012, che è in fase di organizzazione “il trasporto dei residui (RBD) del trattamento alla discarica gestita dall'AMIU di Trani”, “al fine di poter dare avvio sostanziale al trasferimento del RBD prodotto nell'impianto e quindi poter ricevere i RSU da parte dei 21 Comuni conferitori” (tra cui Triggiano);
Considerato:
Che l’attuale situazione di chiusura dell’impianto in parola, nonché le prime difficoltà organizzative dichiarate dalla Progetto Gestione Bacino Bari 5 srl per l'esecuzione dell'ordinanza della Regione Puglia e, quindi, l’impossibilità del gestore di garantire la regolare esecuzione di raccolta giornaliera degli RSU, stante il blocco del conferimento, può arrecare grave pregiudizio per la salute, l’igiene pubblica e l’ambiente;
Che è indispensabile, pertanto, nell’immediato e fino a nuova disposizione, disporre cautelativamente la sospensione del conferimento dei rifiuti nei cassonetti RSU ubicati nel territorio cittadino, fatta eccezione per i rifiuti differenziati: plastica, vetro, lattine e carta, da conferire negli appositi cassonetti e imballaggi di cartoni, in attesa che venga dichiarata cessata la situazione di emergenza; Verificata quindi l’effettiva necessità di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute pubblica, l’igiene ed il decoro ambientale, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152; VISTO l’art. 50 comma 5 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; VISTO lo Statuto del Comune; SENTITO il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa; RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
ORDINA
- la sospensione del conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani nei cassonetti ubicati sul territorio cittadino, fatta eccezione per la plastica, il vetro, le lattine e la carta, da conferire negli appositi cassonetti, e gli imballaggi di cartone, con effetto immediato e sino alle ore 24 di domenica 21 Ottobre pv, salvo proroga, in attesa che venga dichiarata la cessata la situazione di emergenza.
- di mantenere, ben chiusi, i sacchetti dei rifiuti indifferenziati nelle proprie abitazioni, privilegiando il ricorso a procedure di differenziazione di determinate tipologie di rifiuti, quali: carta, cartone, plastica, vetro e pile esauste, i cui servizi di raccolta, dai cassonetti all’uopo destinati, rimangono attivi
AVVERTE
che in caso di inottemperanza verrà applicata, a norma dell’art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione alla presente Ordinanza Sindacale, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, fatto salvo il deferimento all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato;
DISPONE
- copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, e verrà trasmessa alla Regione Puglia, alla A.S.L., alla Provincia di Bari, alla Prefettura di Bari, alla Società “Progetto Gestione Bacino BARI 5 S.r.l.”, alla società Lombardi Ecologia srl al Comando di P.M., al Comando dei Carabinieri.
- le forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, addì 18/10/2012
IL SINDACO Dr. Vincenzo Denicolò |